Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: albo commissari

Si chiede -nelle more dell'attivazione dell'albo dei commissari- se è obbligatorio fin da ora che il presidente della commissione giudicatrice sia un soggetto esterno all'ente, così come previsto dall'art. 77, comma 3, del d. lgs. 50/2016. C'è, infatti, chi ritiene che -fino a quando non sarà operante l'albo dei commissari- la commissione è nominata dalla stazione appaltante (così come previsto dall'art. 216, comma 12, del suddetto decreto) e che il presidente può essere un soggetto interno a tale stazione. A mio parere il fatto che l'albo dei commissari non sia ancora attivo non impedisce che il presidente debba essere un soggetto esterno alla stazione appaltante.

In relazione all’Albo obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici (art. 77 del Codice), premesso che: - per le amministrazioni locali l’articolo 107 del D. Lgs. 267/2000 prevede che al dirigente responsabile del servizio spetti (tra l’altro) la presidenza delle commissioni di gara; - il T.U. predetto, all’art. 1, comma 4 prevede che “ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo unico se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni” - l’art. 77 del Codice e le conseguenti linee Guida ANAC n. 5 (delib. n. 1190/2016) disciplinano la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici (compreso il presidente). Si chiede se nel caso in cui l’amministrazione aggiudicatrice sia un comune, la presidenza della commissione giudicatrice di gara (applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa) spetti in ogni caso al dirigente competente, ai sensi dell’art. 107 comma 3 del D.Lgs. 267/2000.